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La NIS2 si applica alla mia azienda?

Una verifica preliminare in due minuti: tipologia di attività secondo gli allegati del decreto italiano, dimensioni, casi che valgono a prescindere dalle dimensioni. Il risultato indica se sei probabilmente soggetto essenziale, importante o fuori ambito, e cosa fare con il Portale ACN.

Aggiornato al 1° ottobre 2026

Verifica di ambito

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1. Natura del soggetto
2. Attività principale rilevante

Scegli la tipologia più vicina. Se ne svolgi più d'una, verifica quella che dà l'esito più stringente.

3. Dimensioni (ultimo esercizio, a livello di gruppo se applicabile)

Soglie della Raccomandazione 2003/361/CE: piccola impresa sotto 50 dipendenti con fatturato o bilancio fino a 10 M€; media sotto 250 dipendenti con fatturato fino a 50 M€ o bilancio fino a 43 M€.

Casi particolari

Verifica orientativa basata sugli artt. 3, 5 e 6 del D.Lgs. 138/2024. La valutazione definitiva spetta a te in fase di registrazione e all'ACN, che redige l'elenco dei soggetti NIS.

Come funziona l'ambito di applicazione in Italia

Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 recepisce la direttiva NIS2 ed è in vigore dal 16 ottobre 2024. Secondo l'ACN copre 18 settori, 11 ad alta criticità e 7 critici. Rispetto alla direttiva, il decreto italiano ha quattro allegati:

Allegato I · settori ad alta criticitàEnergia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, gestione dei servizi TIC B2B, spazio.
Allegato II · altri settori criticiServizi postali e di corriere, rifiuti, sostanze chimiche, alimenti, fabbricazione (dispositivi medici e divisioni NACE/ATECO 26-30), fornitori di servizi digitali, ricerca.
Allegato III · pubbliche amministrazioniAmministrazioni centrali, regionali, locali (città metropolitane, comuni oltre 100.000 abitanti, capoluoghi di regione, ASL) e altri soggetti pubblici.
Allegato IV · ulteriori tipologieTrasporto pubblico locale, istituti di istruzione con attività di ricerca, attività di interesse culturale, società in house, partecipate e a controllo pubblico. Rientrano solo se individuate dall'ACN.

La regola delle dimensioni (size-cap)

Per gli allegati I e II il decreto si applica solo a chi supera i massimali delle piccole imprese (art. 3, comma 2), cioè alle medie e grandi imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE. Poi:

  • Soggetti essenziali: le imprese dell'allegato I che superano i massimali delle medie imprese (art. 6, comma 1, lett. a), cioè almeno 250 dipendenti oppure fatturato oltre 50 M€ e bilancio oltre 43 M€.
  • Soggetti importanti: tutti gli altri soggetti in ambito (art. 6, comma 3): le medie imprese dell'allegato I e le medie e grandi dell'allegato II.

Per i gruppi i dati si calcolano sommando imprese associate e collegate (art. 6, par. 2, dell'allegato alla Raccomandazione), salvo che ciò sia sproporzionato: è la clausola di salvaguardia dell'art. 3, comma 4, con criteri fissati dal DPCM 9 dicembre 2024, n. 221. Non si applica invece la regola dell'art. 3, par. 4, della Raccomandazione sul controllo pubblico (art. 3, comma 3).

Chi rientra a prescindere dalle dimensioni

  • Sempre essenziali: soggetti critici ai sensi della direttiva CER, prestatori di servizi fiduciari qualificati, registri TLD e fornitori di servizi DNS, PA centrali dell'allegato III (art. 6, comma 1).
  • Telco: fornitori di reti pubbliche e servizi di comunicazione elettronica rientrano sempre; da media impresa in su sono essenziali.
  • Sempre in ambito: prestatori di servizi fiduciari non qualificati e fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio (art. 3, comma 5); le PA delle categorie dell'allegato III (art. 3, comma 6).
  • Su individuazione dell'ACN (art. 3, commi 8, 9 e 13): soggetti dell'allegato IV, ex operatori di servizi essenziali, unici fornitori nazionali di un servizio essenziale, soggetti la cui perturbazione inciderebbe su sicurezza o salute pubblica o creerebbe rischi sistemici, elementi sistemici della catena di approvvigionamento.
  • Imprese collegate a un soggetto essenziale o importante che ne influenzano le decisioni di sicurezza, ne detengono o gestiscono sistemi, ne svolgono le operazioni di sicurezza o gli forniscono servizi ICT o di sicurezza (art. 3, comma 10).

I casi limite dei fornitori

Molte PMI si chiedono se basta lavorare per un cliente NIS per finire in ambito. La risposta è no, con tre eccezioni da tenere d'occhio:

  1. Sei tu stesso una tipologia NIS. Un MSP o un MSSP che gestisce l'infrastruttura dei clienti, un provider cloud o un data center di dimensione media rientrano nell'allegato I come soggetti importanti, a prescindere da chi sono i clienti.
  2. Sei un'impresa collegata. La società di servizi IT del gruppo che gestisce i sistemi di una controllata NIS rientra indipendentemente dalle dimensioni (art. 3, comma 10).
  3. Sei un elemento sistemico. Dal 2026 i soggetti NIS indicano all'ACN i propri fornitori rilevanti con i codici CPV; l'ACN, d'intesa con le Autorità di settore, può individuare tra essi soggetti critici per la catena di approvvigionamento (art. 3, comma 9, lett. f).

Anche fuori ambito, aspettati clausole contrattuali: le misure di base obbligano i clienti NIS a inserire requisiti di sicurezza nei contratti e a verificarli periodicamente (GV.SC-05, GV.SC-07).

Registrazione e calendario annuale sul Portale ACN

QuandoCosaFonte
1° gennaio - 28 febbraioRegistrazione o aggiornamento della registrazione (Servizio NIS/Dichiarazione): ragione sociale, recapiti, punto di contatto, ATECO, settori e tipologie, dimensioni, imprese collegateArt. 7, comma 1, D.Lgs. 138/2024; art. 11 Det. 127437/2026
Entro 31 marzoL'ACN redige l'elenco dei soggetti essenziali e importanti e comunica l'inserimentoArt. 7, commi 2-3
15 aprile - 31 maggioAggiornamento annuale delle informazioni, compresi organi di amministrazione, IP e domini, referente CSIRT, fornitori rilevantiArt. 16 Det. 127437/2026
1° maggio - 30 giugnoElencazione e categorizzazione di attività e serviziArt. 20 Det. 127437/2026
Entro 31 maggio (anno di inserimento)Designazione del sostituto punto di contattoArt. 5 Det. 127437/2026

La registrazione si fa sul Portale dei servizi ACN, accedendo con identità digitale. Le dichiarazioni presentate oltre il 28 febbraio sono considerate tardive salvo criticità tecniche documentate, e la mancata registrazione è sanzionata dall'art. 38, comma 10. Una volta nell'elenco, partono i termini per le misure di sicurezza di base e per la notifica degli incidenti.

Sei in ambito? Il passo successivo Dazr Compliance imposta il set NIS2 come controlli ricorrenti, tiene il registro incidenti con i timer 24h / 72h / 1 mese e il registro fornitori, e registra sul profilo di conformità la data di registrazione e l'autorità competente.

Fonti

Contenuti verificati al 1° ottobre 2026.

Domande frequenti

Quando ci si registra sulla piattaforma ACN?

Ogni anno dal 1° gennaio al 28 febbraio, tramite il Servizio NIS/Dichiarazione del Portale ACN (art. 7, comma 1, D.Lgs. 138/2024 e art. 11 della Determinazione ACN 127437/2026). Entro il 31 marzo l'ACN redige l'elenco dei soggetti essenziali e importanti e comunica l'inserimento ai soggetti registrati.

Una piccola impresa può rientrare nella NIS2?

Sì, in casi specifici: fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, prestatori di servizi fiduciari, registri TLD, fornitori DNS e servizi di registrazione dei nomi di dominio, soggetti critici, imprese collegate che gestiscono sistemi o servizi ICT di un soggetto NIS, e soggetti individuati dall'ACN (per esempio ex OSE o elementi sistemici della catena di approvvigionamento).

Come si calcolano dipendenti e fatturato per un gruppo?

Si applica l'art. 6, paragrafo 2, dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE: i dati delle imprese associate e collegate si sommano. L'ACN può non applicare questa regola se sproporzionata, considerando l'indipendenza del soggetto dalle imprese collegate (clausola di salvaguardia, art. 3, comma 4).

Sono fornitore di un soggetto NIS: devo registrarmi?

Non per questo solo motivo. Ti registri se rientri tu stesso nelle tipologie del decreto (per esempio come servizio gestito o cloud di dimensione media o grande) o come impresa collegata ai sensi dell'art. 3, comma 10. Altrimenti il tuo cliente può indicarti all'ACN come fornitore rilevante e l'ACN può individuarti come elemento sistemico della catena di approvvigionamento.

Dalla verifica al programma NIS2

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